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Fallimento farmacia - opposizione allo stato passivo - riconoscimento della prededuzione del credito sorto per forniture effettuate in corso di procedura

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La curatela fallimentare opposta aveva esclusa la prededucibilità del credito sorto per forniture effettuate in corso di procedura motivando la scelta con il fatto che la proposta di concordato era stata dichiarata inammissibile e la società in seguito fallita. A detta della curatela nessuna procedura di concordato poteva dirsi formalmente aperta ed in ogni caso non vi sarebbe stata consecutio fra la procedura di concordato e quella di fallimento.

L'ordinanza del Tribunale di Perugia, nell'accogliere l'opposizione, ha fra l'altro rilevato che:

- quanto alla consecuzione delle procedure ed alla possibilità di riconoscere la prededuzione ex art. 161 legge fallimentare anche ai crediti sorti con riferimento a domande di concordato con riserva non sfociate nel provvedimento di ammissione, la norma contempla una forma di prededuzione ex lege destinata a valere, in caso di mancato pagamento, in costanza di concordato con riserva nella successiva procedura concorsuale che ad esso faccia seguito (sempre che il debitore non ritorni in bonis). Ai fini della prededucibilità di questi atti in un eventuale successivo fallimento, il giudice non deve accertare se tali crediti sono sorti «in occasione o in funzione» del concordato preventivo, ma solo verificare che si tratti di atti legalmente compiuti dal debitore (atti di ordinaria amministrazione ovvero atti urgenti di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal tribunale fallimentare). L'operatività del principio della consecuzione delle procedure non è condizionata né all'effettiva apertura della procedura minore, né alla contiguità cronologica con la procedura successiva (Cass. n. 18437/2010);

- la prededuzione prevista dall'art. 161 legge fallimentare è simile a quella prevista per i finanziamenti di cui all'art. 182 quinquies legge fallimentare, rimettendosi in entrambi i casi al Tribunale valutazioni di merito che attengono esclusivamente all'atto presupposto, non già al nesso di funzionalità alla procedura di concordato preventivo (per gli atti di ordinaria amministrazione come quelli che hanno dato origine al credito oggetto di giudizio, non è prevista neanche la preventiva autorizzazione del giudice);

- in base ai principi generali dell'ordinamento deve essere tutelato l''affidamento dei terzi, i quali fondano legittimamente l'aspettativa della prededuzione dei loro crediti su specifiche norme di legge (in tal senso anche l'esigenza di certezza dei negozi giuridici);

- non si può porre a carico del terzo che contrae con il debitore la sanzione per un comportamento omissivo, se non abusivo, di quest'ultimo;

- la prededuzione e la stabilità degli atti previsti dalla norma, rispondono all''esigenza di incentivare i terzi a non interrompere i rapporti con l'impresa in crisi proprio nel periodo di tempo che precede la formulazione compiuta della proposta concordataria al fine di preservare il valore dell'avviamento (interesse che coincide anche con quello dei creditori);  

- la collocazione prededuttiva dei crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore preconcordatario è lecita; la prededuzione ex art. 161 legge fallimentare non è espressamente condizionata all'effettivo deposito della proposta completa di concordato preventivo nel termine assegnato dal Tribunale;

- nel caso di specie la procedura prevedeva una continuità aziendale che non è cessata neanche a seguito della declaratoria di inammissibilità del concordato, poi sfociato nel fallimento; pertanto in base ad una valutazione ex ante era funzionale a valorizzare l'azienda (la prosecuzione ha consentito al fallimento di valorizzare al meglio l'attivo);  

- la gestione in continuità dell'impresa non ha costituito una semplice facoltà dell''imprenditore esercitata a sua discrezione, ma è stata una modalità essenziale della proposta di concordato, volta ad una migliore liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorrenti;

- la spesa per le forniture ha aggiunto utilità ai creditori secondo un giudizio ex ante in quanto ha consentito il mantenimento e la prosecuzione delle attività ordinarie, che hanno poi caratterizzato la scelta anche della procedura fallimentare, tant'è che la curatela, nel corso dell'esercizio provvisorio ha proseguito gli ordini, pagando in prededuzione gli acquisiti di merce successivi al fallimento;  

- in ogni caso l'art. 161 legge fallimentare non richiede una valutazione dell'interesse della massa o degli interessi dei creditori; l'accesso ad una procedura concorsuale è utile per i creditori, in quanto favorisce l'emersione della crisi, evita il depauperamento del patrimonio, consente la cristallizzazione della massa, la retrodatazione del periodo sospetto ai fini di eventuali revocatorie nel caso in cui alla procedura segua il fallimento e l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo.

Il Tribunale di Perugia ha pertanto ritenuto che al credito maturato dalla società opponente per forniture effettuate nel periodo compreso fra la presentazione della domanda c.d. prenotativa di concordato preventivo ed il fallimento, credito già ammesso al passivo in via chirografaria, vada riconosciuta la prededuzione.

 

 

Ordinanza Tribunale Perugia n. 624/2017 del 10 Luglio 2017