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Autotrasporto - costi minimi di esercizio - ingiunzione immediatamente esecutiva del sub vettore per compensi inferiori ai costi minimi di esercizio - revoca all'esito del giudizio di opposizione

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Il Tribunale di Busto Arsizio ha posto alla base della sentenza di revoca dell'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ottenuta da un sub vettore, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 4/9/2014, con la quale tale organo ha dichiarata l'incompatibilità con la normativa europea dell'art. 83 bis comma 9 d. lgs. n. 112/2008, norma alla base del decreto ingiuntivo opposto. Secondo il Tribunale lombardo la Corte europea ha ritenuto che la determinazione dei costi minimi di esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria dalla normativa nazionale controversa nel giudizio di opposizione, è idonea a restringere la concorrenza nel mercato interno. Il Tribunale di Busto Arsizio ha valutato l'art. 83 bis comma 9 d. lgs n. 112/2008, che individua i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, è in contrasto con l'ordinamento comunitario. È noto che la normativa comunitaria entra e permane in vigore nei singoli Stati membri senza che i suoi effetti siano intaccati dalle norme ordinarie degli Stati stessi; tale principio vale anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Il Tribunale di Busto Arsizio ha pertanto concluso che nulla è dovuto all'opposta per il titolo azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento dell'opposizione.

Il tutto con spese compensate data l'assoluta novità della questione trattata, anche alla luce dei recenti interventi legislativi.

 

 

Sentenza Tribunale Busto Arsizio n. 1849/2016