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Petizione ereditaria - nullità testamento - domanda riconvenzionale per indegnità dell'erede testamentario - risarcimento del danno per mancato godimento beni ereditari

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La Corte di Appello di Ancona, in presenza di una scheda testamentaria non riconducibile alla disponente ma, di fatto, al marito della stessa, ha riconosciuto che la fattispecie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 463 n. 6 c.c. (esclusione dalla successione del soggetto che ha formato un testamento falso o ne ha fatto consapevolmente uso). Il testamento è infatti falso "...essendo stata creata soltanto l'apparenza di un atto di ultima volontà, in realtà insussistente in quanto privo della firma del testatore anche se da questi redatto...". Il fatto di aver vergata la scheda testamentaria di proprio pugno senza poi firmarla, esclude in radice la riferibilità del testamento alla volontà del de cuius. Non è stata fornita prova circa la corrispondenza delle disposizioni contenute nel testamento alle effettive ultime volontà dalla redattrice e tale onere gravava sul soggetto che ha posto in essere la condotta riconducibile ad uno dei casi di indegnità. Ciò ha consentito alla Corte di ritenere configurabile l'indegnità di cui all'art. 463 n. 6 c.c., con conseguente esclusione dalla successione del soggetto autore del comportamento integrativo della fattispecie.

 Il testamento è quindi nullo e l'erede testamentario (nel caso l'erede testamentario dello stesso, essendo quest'ultimo deceduto in corso di causa) che ha contribuito in modo determinante a tale nullità è indegno alla successione, dalla quale deve essere escluso, con conseguente riconoscimento della qualità di eredi agli appellanti.

Ad essi la Corte ha riconosciuto, pro quota, il risarcimento derivante dal mancato godimento degli immobili oggetto dell'eredità, dall'apertura della successione ad oggi, pregiudizio in re ipsa che non richiede specifici riscontri probatori e liquidato dalla Corte in via di equità in euro 465 mila oltre interessi.

Il tutto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

 

Sentenza Corte Appello Ancona n. 2186/2018 del 16/10/2018