Parto anonimo - Adozione - Diritto ad accedere alle informazioni
Lo Studio ha patrocinato una richiesta di accesso alle origini presentata a seguito della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale.
Con tale provvedimento la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dal'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede “ attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza “ la possibilità per il giudice di interpellare la madre “ che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) “ su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
A seguito del ricorso è stato ottenuto il diritto all'accesso a tutte le notizie, informazioni, certificazioni, estratti, copie attenenti l'origine del ricorrente, ad esclusione dei dati identificativi del genitore biologico che aveva chiesto l'aninimato al momento del parto.
Decreto Tribunale per i Minorenni delle Marche 20 Marzo 2017