Provvedimenti e Notizie

  • Home
  • Provvedimenti e Notizie

Cessione di credito - ingiunzione di pagamento del cessionario - revoca del decreto ingiuntivo all'esito giudizio di opposizione

  Scarica provvedimento in PDF

Il Tribunale di Novara ha ritenuta fondata l'eccezione di inefficacia della cessione del credito. La cooperativa opponente ha documentate due cessioni notificate a essa debitrice, ceduta anteriormente alla notifica della cessione del preteso creditore che ha agito in via monitoria. Il Tribunale piemontese ha riconosciuto il difetto di interesse ad agire e di legittimazione in capo all'opposto, statuendo al contempo la legittimazione della debitrice ceduta ad eccepire l'inefficacia della cessione in favore dell'opposto. Il debitore ceduto ha infatti interesse ad eseguire un pagamento liberatorio; tale non sarebbe il pagamento effettuato al cessionario nella consapevolezza di una cessione anteriormente notificata ed accettata e quindi destinata a prevalere ai sensi dell'art. 1265 c.c. In definitiva la cessione anteriore ad un terzo soggetto è destinata a prevalere sulla cessione intervenuta con l'opposto. Il fatto che si tratti di crediti futuri non muta la validità della predetta conclusione (Cass. n. 23175/2014). Pertanto, accogliendo l'eccezione di inefficacia della cessione del credito in favore dell'opposto, l'opposizione è stata accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

 

Sentenza Tribunale Novara n. 759/2017